Art. 15.
(Misure di controllo sul diritto di autore).

      1. La presente legge dispone nuove misure di controllo da parte dello Stato nei confronti della SIAE, allo scopo di provvedere a un riequilibrio del meccanismo di distribuzione dei proventi a favore degli iscritti. A tale fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) le trattenute per i costi di gestione della SIAE, praticate dalla Società stessa sui diritti percepiti dagli autori, sono ridotte al 5 per cento. Nel caso in cui l'ammontare della somma si riveli insufficiente per la copertura dei costi di gestione, la SIAE può trattenere una parte dei proventi derivanti dalla rappresentazione e dall'esecuzione di opere di pubblico dominio, nella misura esclusivamente legata alla copertura del disavanzo;

          b) le somme incassate dalla rappresentazione e dall'esecuzione di opere di pubblico dominio sono utilizzate per aumentare le quote destinate al pagamento dei diritti d'autore ai singoli iscritti e per finanziare il FUS.